DELLE CONTROVERSIE 1. Se una controversia sorge tra due o piu' Parti per quanto riguarda l'intepretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie da esse ritenuto accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte puo' comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente Articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalita' di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:

  • a)presentazione della controversia alla Corte Internazionale di giustizia;
  • b)arbitrato, in conformita' con la procedura definita all'Appendice VII. 3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, la controversia puo' essere sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640~convenzione-art15 · fonte del testo