1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato VIII, la Repubblica di Bielorussia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Repubblica di Bielorussia aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato VIII di cui sono parti gli Stati membri della Comunita' o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art51 · fonte del testo