industriale 1. Si cerchera' in particolare di promuovere: - i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per ristrutturare l'industria; - il miglioramento della gestione; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate; - la tutela dell'ambiente; - l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economia di mercato progredita; - la riconversione dell'apparato militare-industriale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.

Testo vigente dal 24 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;64~art54 · fonte del testo