solo fatto che una decisione relativa all'affidamento sia stata presa o sia passibile di riconoscimento dello Stato richiesto non puo' giustificare il rifiuto di fare ritornare il minore, in forza della presente Convenzione; tuttavia, le Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato richiesto possono prendere in considerazione le motivazioni della decisione nell'applicare la Convenzione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1994

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