1. Ciascuna Parte contraente puo', consultare le altre Parti contraenti, per motivi gravi, sospendere o denunciare il presente Accordo mediante notifica inviata al depositario. 2. La sospensione o la denunzia entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento della notifica da parte del depositario.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art9 · fonte del testo