Autorita' centrali o locali competenti per l'esame delle domande di riammissione sono designate dai Ministri delle Parti contraenti competenti in materia di controllo delle frontiere e sono notificate per via diplomatica alle altre Parti contraenti al piu' tardi al momento della firma o dell'adesione al presente Accordo.

Testo vigente dal 22 novembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;639~accordo-art4 · fonte del testo