[1]Articolo XX

[2]Le spese relative alla traduzione dei documenti ed al trasporto della persona richiesta sono a carico della Parte richiedente. I pubblici ufficiali competenti degli Stati Uniti rappresenteranno l'Italia con tutti i mezzi legali a loro disposizione davanti alle proprie autorita' giudiziari e reciprocamente l'Italia si impegna a far valere gli interessi degli Stati Uniti con tutti i mezzi legali previsti dal proprio ordinamento. Nessuna richiesta di rimborso di spese sostenute per l'arresto, la detenzione, l'interrogatorio e la consegna della persona richiesta a norma del presente trattato sara' avanzata dalla Parte richiesta nei confronti della Parte richiedente.

Testo vigente dal 6 dicembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-09;632~artxx · fonte del testo