Lo Stato richiesto prestera' gratuitamente assistenza allo Stato richiedente ad eccezione:

  • a)- delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;
  • b)degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;
  • c)di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformita' all'articolo 15; e
  • d)di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformita' all'articolo 16.

Testo vigente dal 16 giugno 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-05-26;224~trattato-art7 · fonte del testo