[1]RESPONSABILITA'

[2]1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' del TUB sul territorio italiano, compresa quella derivante da qualsiasi atto o omissione da parte di rappresentanti, del Personale e di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB nell'esercizio delle proprie funzioni, e' interamente in capo al TUB stesso e non sara' in carico dell'Italia. 2. Il TUB risarcisce l'Italia in caso di:

  • a)qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene di proprieta', possesso o custodia dell'Italia causati da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle loro funzioni, o in relazione ad esse, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TUB; e
  • b)qualsiasi perdita sostenuta dall'Italia per la necessita' di compensare un terzo pet la penlita o il danno alla proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali derivanti da un comportamento doloso o negligente nell'esercizio delle funzioni, o in relazione ad esso, di un rappresentante, del Personale o di qualsiasi altra persona impiegata dal TIJB.

Testo vigente dal 4 dicembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-11-18;183~allegato-art18 · fonte del testo