Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.
Testo vigente dal 12 maggio 2013
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1985 al 12 novembre 1985. 67 parole tolte, 23 parole aggiunte.
tolto: 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare, secondo le modalita' che riterra' opportune, gli Stati non membri del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione avverra' mediante deposito presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avra' effetto sei mesi dopo a partire dalla data in cui lo strumento stesso sara' depositatoaggiunto: Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;623~convenzione-art15 · fonte del testo
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