Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.
Abrogato dal 19 marzo 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1985
Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione)
tolto: 1. Il ritrovatore ha la facolta' di scegliere lo Stato dell'Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione. 2. Il ritrovatore puo' richiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione in cui e' stata depositata la prima domanda. 3. La protezione richiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione e' indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varieta' negli altri Stati appartenenti o meno all'Unione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art11 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.