Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Abrogato dal 19 marzo 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1999 al 19 marzo 2005. 116 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Libera scelta dello Stato dell'Unione in cui viene depositata la prima domanda; domande in altri Stati dell'Unione; indipendenza della protezione nei diversi Stati dell'Unione)

tolto: 1. Il ritrovatore ha la facolta' di scegliere lo Stato dell'Unione in cui desidera depositare la sua prima domanda di protezione. 2. Il ritrovatore puo' richiedere ad altri Stati dell'Unione la protezione del proprio diritto senza attendere che un titolo di protezione gli sia stato rilasciato dallo Stato dell'Unione in cui e' stata depositata la prima domanda. 3. La protezione richiesta nei diversi Stati dell'Unione da persone fisiche o giuridiche ammesse ai benefici della presente Convenzione e' indipendente dalla protezione ottenuta per la stessa varieta' negli altri Stati appartenenti o meno all'Unione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;620~convenzione-art11 · fonte del testo