Le Autorita' della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile della Parte inviante, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato.

Testo vigente dal 4 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62~accordo-art8 · fonte del testo