I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica italiana e dal Ministero delle Forze Armate della Repubblica del Senegal, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza.

Testo vigente dal 4 maggio 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-04-19;62~accordo-art28 · fonte del testo