1. I crediti che godono di privilegi su beni mobili e l'ordine di tali privilegi sono determinati dalla legge dello Stato in cui il fallimento e' stato dichiarato. 2. Le ipoteche e i privilegi su beni immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui sono situati i beni. 3. Le ipoteche e i privilegi stabiliti su navi, battelli ed aeromobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui tali beni sono immatricolati o iscritti.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art12 · fonte del testo