1. Gli effetti del fallimento sui contratti di lavoro in corso sono regolati dalla legge del luogo in cui il lavoro deve essere prestato. 2. Gli effetti del fallimento sui contratti di affitto e di locazione di immobili sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale sono situati gli immobili.

Testo vigente dal 7 novembre 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-10-14;612~convenzione-art11 · fonte del testo