[1]Politica della concorrenza

[2]1. Le parti promuovono l'introduzione e l'applicazione effettive di regole della concorrenza e la diffusione di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese che operano sui mercati dell'altra parte, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. 2. Entrambe le parti si adoperano per cooperare in settori concordati per migliorare la comprensione reciproca delle rispettive leggi e politiche in materia di concorrenza.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art16 · fonte del testo