[1]di ingresso e di soggiorno

[2]1. L'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalle disposizioni della legislazione svizzera relative alla dimora e al domicilio degli stranieri, dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare del 22 luglio 1868 e dalla Decisione del Consiglio dell'organizzazione europea di cooperazione economica che regola l'impiego dei cittadini dei Paesi membri, del 30 ottobre 1953 - 7 dicembre 1956, ripresa dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici. 2. Per quanto concerne il loro domicilio in Svizzera, i lavoratori italiani saranno sottoposti al regime previsto dall'art. 2, par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art10 · fonte del testo