[1]Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (Roma, 10 agosto 1964)

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e il CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO, desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizionale movimento migratorio dall'Italia alla Svizzera, considerando la necessita' di rendere piu' semplici e piu' rapide le modalita' del reclutamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all'emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera, solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condizioni di lavoro, hanno deciso di sottoporre a revisione l'Accordo relativo all'immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 1948 e, a tal fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA il signor Ferdinando STORCHI, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

[4]IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il signor Max HOLZER, direttore dell'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro; i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

[5]Articolo 1

[6]1. Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.

Testo vigente dal 2 marzo 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-02-15;61~art1 · fonte del testo