In caso di incompetenza dell'autorita' richiesta, l'atto o la commissione rogatoria saranno rimessi d'ufficio all'autorita' giudiziaria competente dello stesso Stato, secondo le norme stabilite dalla legislazione di quest'ultimo.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art6 · fonte del testo