Salvo il caso previsto nel paragrafo b) dell'articolo 35, la riestradizione a favore di un terzo Stato non puo' essere concessa senza l'assenso della Parte che ha concesso l'estradizione. Quest'ultima potra' esigere il preventivo invio dei documenti previsti all'articolo 33, nonche' la dichiarazione della persona richiesta.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art36 · fonte del testo