I cittadini di una delle Parti contraenti, che divengano parte in un giudizio nel territorio dell'altra, non possono essere obbligati a prestare cauzione o deposito a qualsiasi titolo, a causa della loro condizione di straniero o della mancanza di domicilio nel territorio dove ha luogo il processo.

Testo vigente dal 27 agosto 1977

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;605~art2 · fonte del testo