Il testo dell'articolo 6 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "1 L'elaborazione di: - dati genetici; - dati personali relativi a infrazioni, procedimenti e condanne penali e misure di sicurezza; - dati biometrici che identificano in modo univoco una persona; - dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, la religione o altre convinzioni, la salute o la vita sessuale, sono consentiti solo se sono previste garanzie di legge, a complemento di quelle della presente Convenzione. 2 Tali garanzie tutelano contro i rischi che il trattamento di dati sensibili puo' presentare per gli interessi, i diritti e le liberta' fondamentali dell'interessato, in particolare un rischio di discriminazione. "

Testo vigente dal 10 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art8 · fonte del testo