1 Il paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "1 Ciascuna delle Parti si impegna ad applicare la presente Convenzione al trattamento dei dati soggetti alla sua giurisdizione nei settori pubblico e privato, garantendo in tal modo il diritto di ogni individuo alla protezione dei propri dati personali." 2 Il paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione e' sostituito dal seguente: "2 La presente Convenzione non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona nel corso di attivita' puramente personali o domestiche." 3 I paragrafi da 3 a 6 dell'articolo 3 della Convenzione sono soppressi.

Testo vigente dal 10 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art4 · fonte del testo