1 Il paragrafo 1 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) e' sostituito dal seguente: "1 La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. Essa e' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa." 2 I termini "Stato membro" di cui al paragrafo 3 dell'articolo 22 della Convenzione (nuovo articolo 26) sono sostituiti da "Parte".

Testo vigente dal 10 maggio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2021-04-22;60~protocollo-art32 · fonte del testo