[1]Osservazione e pedinamento transfrontaliero per altri fini

[2]L'osservazione ed il pedinamento transfrontaliero possono essere effettuati, se cio' previsto dalla legislazione nazionale delle Parti Contraenti, anche per la prevenzione:

  • a)dei reati commessi da persone, per le quali si puo' richiedere l'estradizione,
  • b)della costituzione delle associazioni criminali o della criminalita' organizzata. In questo caso si applica la procedura prevista dall'articolo 6.

Testo vigente dal 2 maggio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-04-07;60~accordo-art7 · fonte del testo