[1]Osservazione transfrontaliera

[2]1. Secondo le modalita' stabilite nell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e delle relative disposizioni nazionali, gli agenti di una delle Parti possono, previa autorizzazione dell'autorita' competente dell'altra Parte, proseguire per l'intero territorio dell'altra Parte l'osservazione transfrontaliera nei confronti: di una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che puo' dar luogo all'estradizione o all'emissione di un mandato d'arresto europeo, nonche', se necessario, di una persona nei confronti della quale sussistono fondati motivi di ritenere che possa condurre all'identificazione o alla localizzazione della menzionata persona. 2. L'osservazione transfrontaliera in casi di urgenza di cui al comma 2 dell'articolo 40 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e' ammissibile per i reati elencati al paragrafo 7 dello stesso articolo 40, quando non e' stato possibile richiedere l'autorizzazione preventiva all'autorita' competente. In questi casi l'attraversamento della frontiera e' immediatamente comunicato: per la Repubblica italiana: al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno - Direzione centrale della Polizia criminale - Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia; per la Repubblica d'Austria: alla Direzione generale per la pubblica sicurezza nel Ministero federale dell'interno. Variazioni alle suddette competenze saranno rese note per iscritto all'autorita' competente dell'altra Parte contraente. 3. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico e' vietato.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art11 · fonte del testo