Nel caso in cui una Parte Contraente, o una sua istituzione, abbia fornito una garanzia per rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato un pagamento a detto investitore in base a detta garanzia, tale altra Parte contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla succitata Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, saranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art7 · fonte del testo