dei capitali, dei profitti e del reddito Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo di quanto segue:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitali, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di valore degli investimenti;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
  • c)somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
  • d)fondi per il rimborso di prestiti ottenuti in conformita' con le leggi ed i regolamenti dei rispettivi paesi relativi ad un investimento, ivi compreso il pagamento degli interessi che ne derivano;
  • e)retribuzioni ed indennita' corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art6 · fonte del testo