per danni o perdite 1. I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti che subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di guerra civile sul territorio di tale altra Parte contraente, riceveranno, da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o ogni altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi cittadini o alle sue societa', o ai cittadini o societa' di qualunque Stato terzo. I pagamenti effettuati a tale titolo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.

Testo vigente dal 23 novembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-11-05;597~accordo-art4 · fonte del testo