[1]- Risarcimento per danni o perdite

[2]1. Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni nei loro investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile, o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento offrira' un risarcimento adeguato in relazione a detti danni o perdite. Indipendentemente dal fatto che tali perdite o danni siano stati causati da forze governative o altri soggetti, i versamenti relativi ai risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili come previsto all'articolo 8 del presente Accordo. 2. Gli investitori interessati riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investitori di Paesi terzi.

Testo vigente dal 15 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;258~accordo-art4 · fonte del testo