Valutazione delle divise Nei casi in cui, per gli scopi del presente Accordo, sia necessario determinare il valore di una divisa in termini di un'altra, tale valore viene ragionevolmente stabilito dalla Banca, previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art7 · fonte del testo