Tutela dei creditori e altri alla cessazione Alla cessazione delle operazioni della Banca: (a) la Banca termina immediatamente tutte le attivita', salvo quelle inerenti l'ordinaria realizzazione, conservazione e preservazione delle sue attivita' e al regolamento delle sue obbligazioni; (b) la responsabilita' di tutti i membri per le sottoscrizioni al capitale della Banca continua finche' tutti i titoli dei creditori e detentori di garanzie siano stati rimborsati; e (c) la Banca prende immediate e appropriate misure per rimborsare o prendere provvedimenti rispetto a tutti i debiti nei confronti dei creditori e detentori di garanzie.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art50 · fonte del testo