Riesame delle operazioni, cessazione e disposizione delle attivita' (a) Il Consiglio dei Governatori intraprendera' una revisione approfondita delle operazioni della Banca nel decimo anno dalla riunione inaugurale. (b) A seguito di tale revisione o in altri momenti. Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' porre termine alle operazioni della Banca. (c) Il Consiglio dei Governatori, a maggioranza speciale, puo' vendere tutte o sostanzialmente tutte le attivita' della Banca, compreso il portafoglio di prestiti della Banca, a condizione che, prima di tale vendita, siano attuate disposizioni per saldare o prendere provvedimenti in merito a tutti i debiti verso i creditori e detentori di garanzie.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art49 · fonte del testo