Archivi e Comunicazioni (a) Gli archivi della Banca sono inviolabili, ovunque essi si trovino. (b) Alle comunicazioni ufficiali della Banca deve essere accordato da ciascun membro lo stesso trattamento che esso accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.

Testo vigente dal 12 marzo 1999

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-18;59~accordo-art37 · fonte del testo