(1) Gli archivi del Centro sono inviolabili ovunque essi si trovino. (2) Ciascuno Stato Contraente accorda al Centro, per le sue comunicazioni ufficiali, un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle altre organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 12 gennaio 1971

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1970-05-10;1093~art23 · fonte del testo