[1]- Sottoscrizione delle azioni

[2]1. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell'allegato A:

  • a)100 azioni interamente liberate;
  • b)Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili. 2. Ogni Membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:
  • a)100 azioni interamente liberate;
  • b)Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformita' con le condizioni e modalita' concordate a norma dell'articolo 56. 3. Ogni Membro potra' destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovra' essere inferiore a 52.965.300 unita' di conto. 4. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo ne' cedute in garanzia ne' vincolate dai Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art10 · fonte del testo