[1]Risorse di capitale

[2]1. Il capitale del Fondo (qui di seguito chiamato capitale) e' diviso in 37.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore di 7.566,47145 unita' di conto ciascuna e per un valore totale di 279.959.444 unita' di conto.

[3]2. Le azioni di capitale sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9.

[4]3. Il numero di azioni di capitale: a) viene, in caso di necessita', aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56; b) puo' essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformita' all'articolo 11.

[5]4. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 o aumenta il numero delle azioni di capitale in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, ogni membro avra' il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art8 · fonte del testo