[1]di carattere personale per i non residenti

[2]1. Le persone fisiche che sono residenti dell'Italia godono, ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i cittadini irlandesi non residenti in Irlanda. 2. Le persone fisiche che sono residenti dell'Irlanda godono, ai fini dell'applicazione della imposta italiana, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i nazionali italiani non residenti in Italia.

Testo vigente dal 28 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583~art22 · fonte del testo