[1]Articolo XVI

[2](1) Le persone fisiche residenti dell'Italia hanno diritto alle stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni personali, ai fini della imposta del Regno Unito, che spettano ai cittadini britannici non residenti nel Regno Unito. (2) Le persone fisiche residenti del Regno Unito hanno diritto alle stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni personali, ai fini dell'imposta italiana, che spettano ai cittadini italiani non residenti in Italia.

Testo vigente dal 26 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1378~artxvi · fonte del testo