ARTICOLO IV Indennizzo per danni o perdite Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra. Parte Contraente a causa di guerre, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento e' stato effettuato offrira' un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo. Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.

Testo vigente dal 2 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;58~accordo-artiv · fonte del testo