Ciascuna delle Alte Parti contraenti facilitera' agli studiosi dell'altra Parte - nel quadro delle leggi in vigore - le ricerche scientifiche negli istituti, archivi, biblioteche e musei del suo Paese. Verra' inoltre facilitata la partecipazione di studiosi e di esponenti della cultura, dell'insegnamento e dello sport dell'altra parte ai congressi e alle conferenze di carattere nazionale ed internazionale, che si svolgeranno sui rispettivi territori.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-01-19;58~art4 · fonte del testo