Al fine di facilitare la collaborazione fra le universita', istituti di istruzione superiore, accademie ed istituzioni scientifiche e artistiche dei due Paesi le Alte Parti contraenti incoraggeranno:

  • a)lo scambio di libri e pubblicazioni di carattere scientifico, culturale e istruttivo;
  • b)la pubblicazione e la traduzione di opere scientifiche, letterarie ed artistiche dell'altro Paese;
  • c)l'organizzazione di mostre riguardanti la cultura, l'arte e la scienza dell'altro Paese.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-01-19;58~art3 · fonte del testo