Art. 2 (Protocollo addizionale)
beni acquisiti dalla Organizzazione cui si applica l'articolo 1, par. 1 possono essere venduti o ceduti in conformita' con le condizioni stabilite dai Governi degli Stati interessati.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
beni acquisiti dalla Organizzazione cui si applica l'articolo 1, par. 1 possono essere venduti o ceduti in conformita' con le condizioni stabilite dai Governi degli Stati interessati.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~protocollo-addizionale-art2 · fonte del testo
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