1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le Autorita' competenti delle Parti Contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunita', le esenzioni o le agevolazioni enumerate nella presente Convenzione. 2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da eseguire sul territorio delle Parti contraenti all'interno o nelle vicinanze degli immobili ad essa pertinenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art27 · fonte del testo