riconosciute ed eseguite negli altri Stati contraenti le seguenti decisioni prese in uno Stato contraente: (a) le decisioni giurisdizionali definitive; (b) le decisioni amministrative che erano passibili di ricorsi giurisdizionali, ma che' non lo sono piu', sia per il fatto che la giurisdizione ha respinto il ricorso con una decisione definitiva, sia perche' il richiedente ha desistito, sia per scadenza dei termini del ricorso.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art15 · fonte del testo