procedura di recupero e' intentata nello Stato contraente: (a) dove il debitore ha il proprio domicilio o la propria sede; (b) dove il debitore possiede una istituzione commerciale se il suo domicilio o la sua sede non sono situati sul territorio di uno Stato contraente; (c) dove il debitore possiede degli averi, in mancanza dei titoli di competenza enunciati ai paragrafi (a) e (b) precedenti; (d) dove EUROCONTROL ha la sua sede, in assenza dei titoli di competenza enunciati ai paragrafi da (a) a (c) precedenti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art13 · fonte del testo