Il presente Accordo cessera' di pieno diritto:

  • a)in caso di scioglimento dell'Organizzazione, alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadra' alla data dello scioglimento;
  • b)nel caso in cui l'Italia denunciasse la Convenzione, in virtu' dell'articolo XVII della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadra' alla data da cui avra' effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia; a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'Istituto; a questo fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Organizzazione le modalita' di tale accordo e in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 1, oltre i diritti ed obblighi che ne discendono.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art30 · fonte del testo