[1]Il presente accordo cessera' di avere vigore:

  • a)alla data in cui cessera' di avere vigore la convenzione istitutiva dell'Organizzazione;
  • b)nel caso in cui la sede dell'Organizzazione fosse trasferita fuori del territorio della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni del presente accordo che possano ritenersi applicabili per condurre a termine le attivita' dell'Organizzazione nella sua sede in Italia e per disporre di suoi beni ivi esistenti. Qualora il Governo italiano notifichi il proprio recesso dall'Organizzazione come previsto dall'articolo XII della convenzione istitutiva e l'Organizzazione decida di mantenere la propria sede nel territorio della Repubblica italiana, sara' negoziato fra il Governo italiano e l'Organizzazione uno speciale accordo relativo alla sede, ai privilegi, immunita' e facilitazioni per l'Organizzazione, i membri del suo personale ed i rappresentanti governativi. Il presente accordo restera' applicabile sino alla entrata in vigore dell'accordo speciale.

[2]IN FEDE DI CHE I sottoscritti hanno firmato, oggi 3 giugno 1977, a Roma il presente accordo redatto in duplice esemplare, in lingua italiana. Per il Centro internazionale di calcolo BERNASCONI Per il Governo della Repubblica italiana Giuseppe MANZARI

[3]Visto, il Ministro degli affari esteri FORLANI

Testo vigente dal 16 settembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art12 · fonte del testo