Per l'esercizio delle sue attivita' ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione usufruira' dei privilegi e immunita' stabiliti dal Protocollo, in conformita' alle disposizioni del presente Titolo relative alla sua applicazione.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art14 · fonte del testo