' Ai fini dello svolgimento delle sue attivita' ufficiali nell'ambito del territorio Italiano, l'Agenzia godra' dei privilegi e delle immunita' definite all'Annesso I della Convenzione o in ogni Accordo complementare pertinente in vigore tra l'Italia e l'Agenzia in conformita' con le disposizioni per la sua attuazione stabilite in questa Parte dell'Accordo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art15 · fonte del testo